(massima n. 1)
L'art. 2751 bis, n. 5, c.c., che persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attivitą lavorativa diretta da parte dei soci, attribuisce privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle societą od enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.