(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di infedeltā patrimoniale ex art. 2634 cod. civ., č necessario un antagonismo di interessi effettivo, attuale e oggettivamente valutabile tra l'amministratore agente e la societā, a causa del quale il primo, nell'operazione economica che deve essere deliberata, si trova in una posizione antitetica rispetto a quella dell'ente, tale da pregiudicare gli interessi patrimoniali di quest'ultimo, non essendo sufficienti situazioni di mera sovrapposizione o commistione di interessi scaturenti dalla considerazione di rapporti diversi ed estranei all'operazione deliberata per conto della societā. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva escluso il reato di infedeltā patrimoniale a carico del presidente del consiglio di amministrazione di una societā a partecipazione pubblica che aveva acquistato, a titolo personale, un podere a condizioni particolarmente vantaggiose dalla controparte dell'operazione commerciale deliberata per conto della societā).