(massima n. 1)
In materia di licenziamento disciplinare, ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non č violato qualora il datore abbia scelto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti. (Nella specie, č stato ritenuto tempestivo il licenziamento disciplinare intimato dopo la celebrazione del dibattimento penale, nel corso del quale erano emersi ulteriori e determinanti elementi di fatto rispetto a quanto giā acquisito in sede di indagini preliminari).