(massima n. 1)
L'esecuzione di un ordine illegittimo impartito dal superiore gerarchico non basta di per sé ad impedire la configurabilitą di una giusta causa di recesso, non trovando applicazione nel rapporto di lavoro privato l'art. 51 c.p. in assenza di un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto giustificata la condotta del lavoratore - consistita nella simulazione e contabilizzazione di lavori non eseguiti - perché posta in essere in esecuzione di ordini impartitigli dal superiore gerarchico).