(massima n. 1)
In tema di rapporti di lavoro in regime di parasubordinazione, il recesso senza preavviso di una delle parti, in assenza di una giusta causa di risoluzione, č compensato dall'obbligo di corrispondere l'indennitā sostitutiva che svolge una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualitā di mancato rinvenimento di nuova occupazione, nonché di tutela della parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze; tale indennitā, a norma dell'art. 2121 c.c., deve essere parametrata ai compensi non percepiti e non ai danni asseritamente subiti.