(massima n. 1)
La disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche in caso di passaggio di personale da ente pubblico a societā di diritto privato, alla quale č stato attribuito l'esercizio di funzioni o servizi in precedenza esercitati direttamente dall'ente, a prescindere dalla preesistenza di un'azienda in senso tecnico ex art. 2555 c.c., e dalle modalitā con le quali il trasferimento d'azienda č stato attuato, essendo ininfluente che il trasferimento sia avvenuto per atto negoziale o a seguito di provvedimento autoritativo.