(massima n. 1)
Nel caso in cui il credito principale sia assistito dalla garanzia personale prestata da un terzo, non č ammissibile la cessione del solo credito di garanzia in assenza del consenso del garante, in quanto ai sensi dell'art. 1263, comma 1, c.c., in ipotesi di cessione, il credito principale č trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori, esistendo tra i detti crediti uno stretto collegamento che impone la loro titolaritā sempre in capo al medesimo soggetto giuridico.