(massima n. 1)
Ai fini della concreta risarcibilitą dei danni subiti dal creditore, l'art. 1227, comma 2, c.c., nel porre la condizione dell'inevitabilitą dei danni attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, impone al creditore anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento; tuttavia, nell'ambito dell'ordinaria diligenza richiesta, sono ricomprese soltanto quelle attivitą che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.