(massima n. 1)
In tema di condominio negli edifici, il limite fissato dall'art. 1120, ultimo comma, c.c. non si indentifica nel semplice disagio, ovvero nel minor godimento che l'innovazione procuri al singolo condomino rispetto a quella che, fino a quel momento, č stata la sua fruizione della cosa comune, implicando il concetto di inservibilitā la concreta inutilizzabilitā della "res communis" secondo la sua naturale fruibilitā. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che non dā luogo a una innovazione vietata ex art. 1120 c.c. la destinazione a parcheggio di un'area adibita a giardino condominiale).