(massima n. 1)
La presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 c.c. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisca da un contratto stipulato per iscritto. Di conseguenza esula dalla previsione della norma di cui all'art. 2956 n. 2, c.c. il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma degli artt. 324 e 325 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento.