(massima n. 1)
Qualora, per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia richiesta dalla legge un'abilitazione o un titolo di studio abilitante, in ragione del'incidenza di tale attività sulla salute pubblica, o sulla sicurezza pubblica, la prestazione lavorativa, svolta in carenza di detti presupposti è, anche ai fini di cui all'art. 2126 cod. civ., illecita, perché in violazione di norme imperative attinenti all'ordine pubblico e poste a tutela di diritti fondamentali della persona, e, di conseguenza, non è in alcun modo utile ai fini del riconoscimento della qualifica superiore né ai fini del conseguimento della maggiore retribuzione corrispondente al detto inquadramento. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente il diritto al trattamento economico superiore in favore di infermiere generico che affermava di avere svolto - senza alcun titolo abilitante - le mansioni proprie dell'infermiere professionale).