(massima n. 1)
La sussistenza in concreto di una giusta causa di licenziamento va accertata in relazione sia della gravitą dei fatti addebitati al lavoratore - desumibile dalla loro portata oggettiva e soggettiva, dalle circostanze nelle quali sono stati commessi nonché dall'intensitą dell'elemento intenzionale -, sia della proporzionalitą tra tali fatti e la sanzione inflitta, con valutazione dell'inadempimento in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. (Nella specie, relativa al licenziamento di un lavoratore che aveva aggredito verbalmente, con pesanti offese non seguite da vie di fatto, un collega al quale aveva in precedenza chiesto una collaborazione sul posto di lavoro, la S.C., nel cassare la decisione impugnata, ha sottolineato che il contratto collettivo applicabile offriva una indicazione di irrilevanza, ai fini della sanzione espulsiva, di condotte litigiose non seguite da vie di fatto e che, inoltre, l'incolpato si era alterato con il collega per aver quest'ultimo immediatamente riferito al superiore di aver ricevuto la richiesta di collaborazione, provocando a suo carico un rimprovero da parte del datore di lavoro).