(massima n. 1)
In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, pił o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessitą della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la declaratoria di illegittimitą del licenziamento di un lavoratore postale - irrogato a due mesi di distanza dalla contestazione - tenuto conto che il dipendente si era assunto la responsabilitą dell'ammanco di denaro, gią compiutamente ripianato prima della contestazione, e che, anche dopo quest'ultima, lo stesso era stato adibito - quasi a conferma della fiducia del datore di lavoro - nelle medesime mansioni di sportello comportanti una responsabilitą di cassa).