(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, č di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; nondimeno, l'identitā delle situazioni riscontrate puō essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalitā della sanzione adottata, privando, cosė, il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa. (Nel caso di specie, č stata esclusa la legittimitā del licenziamento disciplinare comminato al dipendente di una societā di telefonia, in relazione all'abusivo utilizzo del telefono cellulare assegnatogli per ragioni di servizio, valorizzando - unitamente ad altri elementi, come l'assenza di frode o raggiri, la facile verificabilitā del comportamento, la contenuta entitā del danno e la disponibilitā del lavoratore a risarcirlo - la circostanza che per altri dipendenti in situazioni analoghe, fatta eccezione per cinque di loro del pari licenziati, era stata invece irrogata una sanzione conservativa).