(massima n. 1)
In tema di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, le assenze dal posto di lavoro di un sindacalista-dipendente di un'organizzazione sindacale, conseguenti allo svolgimento di attività sindacali, non sono suscettibili di assumere rilevanza al fine di incidere sul rapporto fiduciario, che deve sottendere al rapporto di lavoro subordinato, a fronte della condotta tollerante della organizzazione sindacale che mostri di reputare nell'ambito della sua autonomia e discrezionalità compatibili le assenze dette con il rapporto fiduciario stesso.