(massima n. 1)
Nel lavoro subordinato privato, il recesso del datore di lavoro richiede, pur se si tratta del licenziamento di un dirigente, la sussistenza di un giustificato motivo, in forza del principio generale di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dovendosi in ogni caso escludere, a fronte della tipicitą e tassativitą delle cause di estinzione del rapporto, la legittimitą di clausole di risoluzione automatica al compimento di determinate etą ovvero al raggiungimento dei requisiti pensionistici, ancorché esse siano contemplate dalla contrattazione collettiva.