(massima n. 1)
In tema di rapporto di lavoro dirigenziale, è valida la clausola di stabilità per una durata minima garantita, che si traduca in una preventiva rinunzia del datore di lavoro alla facoltà di recesso, salvo il limite della giusta causa ex art. 2119 cod. civ., la cui portata non può estendersi alla ipotesi di sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, che prescinde dall'inadempimento del lavoratore e la cui inclusione comporterebbe l'esposizione del rapporto di lavoro alle stesse vicende risolutive che avrebbe potuto soffrire in assenza del patto, sì da vanificare la garanzia di stabilità concordata, in violazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1367 cod. civ.