(massima n. 1)
L'indennitą sostitutiva del preavviso ex art. 2118, secondo comma, cod. civ. spetta in ogni caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui non vi sia stato il preavviso lavorato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un danno per la parte receduta.