(massima n. 1)
La prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente oltre la data di scadenza del preavviso, fissata con la comunicazione del licenziamento, può corrispondere, in relazione al comportamento delle parti del rapporto di lavoro, ad una manifestazione di volontà di revoca tacita del licenziamento già intimato, stante l'obiettiva incompatibilità dell'iniziale dichiarazione di recesso con la successiva protrazione dell'attività lavorativa, non potendo configurarsi, del resto, una facoltà della parte recedente di determinare il momento di produzione degli effetti del recesso in data diversa da quella già indicata con l'atto negoziale perfezionatosi con la comunicazione al lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, nonostante un primo preavviso di licenziamento comunicato ai dipendenti da una società appaltatrice di un servizio di pulizia, per cessazione dell'appalto, aveva considerato necessario un nuovo preavviso - e, in sua mancanza, il pagamento dell'indennità sostitutiva - in conseguenza della prosecuzione della prestazione lavorativa, per effetto della proroga del contratto di appalto).