(massima n. 1)
Nei contratti di lavoro dirigenziale a tempo determinato, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, e in mancanza di una diversa previsione nel contratto individuale, il risarcimento del danno dovuto va commisurato all'entitā dei compensi retributivi che sarebbero maturati dalla data del recesso fino alla scadenza del contratto, mentre non č dovuta alcuna indennitā sostitutiva del preavviso, essendo questa legislativamente prevista solo per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.