(massima n. 1)
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la rendita erogata dall'I.N.A.I.L., ex art. 13 del d.l.vo 23 febbraio 2000, n. 38, va considerata di natura previdenziale e non risarcitoria, per la sua natura e per le finalitā di interesse pubblico ad essa sottese, e, come tale, č sottratta alla disponibilitā delle parti ai sensi dell'art. 2115, terzo comma, del codice civile. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilitā, per il lavoratore, di rinunciare all'indennizzo I.N.A.I.L. per danno biologico, in ipotesi di infortunio "in itinere", pur in presenza di un terzo responsabile).