(massima n. 1)
Nel caso di trasferimento di azienda, il riconoscimento, in favore dei lavoratori dell'azienda ceduta, dell'anzianitą maturata presso il cedente non implica che il cessionario debba corrispondere gli scatti in riferimento a tale anzianitą, ove presso il datore di lavoro precedente non esistesse il diritto a percepire gli scatti periodici di anzianitą, essendo questi dovuti solo a partire dal periodo lavorativo regolato dalla contrattazione applicata presso il cessionario.