(massima n. 1)
L'art. 47, quinto comma, della legge n. 428 del 1990, consente modificazioni peggiorative del trattamento dei lavoratori, in deroga all'art. 2112 c.c., allo scopo di conservare i livelli occupazionali, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente, purché l'accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria della fattispecie risulti essere stato concluso, altrimenti restando applicabile la disciplina legale non derogata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva evidenziato come nessun accordo collettivo derogatorio era stato perfezionato, trattandosi, al contrario, di un'intesa generica che faceva riferimento a una futura consultazione sindacale e a un futuro accordo da stipulare).