(massima n. 1)
La responsabilità del coerede che non abbia pagato l'imposta di successione nel termine stabilito, produttiva della sanzione prevista dall'art. 52 del D.L.vo n. 346 del 1990, applicabile ratione temporis, non può essere esclusa dal fatto che il termine per il pagamento, computabile solo dal momento in cui diviene definitivo l'accertamento tributario, per un altro dei coeredi sia spirato in un momento più lontano tale che, rispetto a questo, il pagamento del primo non risultasse tardivo. Ciò in quanto, una tale eccezione ha carattere personale e, a norma dell'art. 1297 c.c., non può essere opposta dagli altri debitori solidali.