(massima n. 1)
In tema di rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali, la nullitā di patti contrari al divieto di declassamento di mansioni previsto dal capoverso dell'art. 2103 c.c., pur trovando applicazione anche alla contrattazione collettiva, non esclude che un nuovo contratto collettivo possa prevedere il riclassamento del personale consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, fatta salva in ogni caso la tutela della professionalitā giā raggiunta dal lavoratore quale prescritta dal primo comma dello stesso articolo. Ne consegue che č legittima l'attribuzione della nuova qualifica, risultante dal riclassamento, al lavoratore le cui mansioni siano rimaste immutate, mentre sarebbe illegittima l'assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalitā di quest'ultimo, anche se equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita a seguito del riclassamento. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di inquadramento nell'area di base di un dipendente dell'Ente Poste Italiane, proveniente dalla IV categoria, giā inquadrato dal Ccnl nell'area operativa e dichiarato idoneo ad alcune delle mansioni proprie dell'area operativa. )