(massima n. 1)
Il decreto del Gip che, ai sensi dell'art. 104 comma 3 c.p.p., dilaziona l'esercizio del diritto degli indagati in stato di custodia cautelare al colloquio con il proprio difensore, non è impugnabile autonomamente, in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, né può costituire oggetto di riesame, dato che non ha la forma dell'ordinanza e non dispone alcuna misura coercitiva. Esso può tuttavia costituire oggetto di sindacato incidentale nell'ulteriore corso del procedimento qualora presenti vizi di forma o di sostanza. In tale ipotesi, la illegittimità o invalidità del provvedimento comporta una violazione del diritto di difesa che si riverbera — se non eliminata con l'effettuazione del colloquio — sull'interrogatorio degli indagati determinandone la nullità per inosservanza delle norme sull'assistenza (art. 178 lett. c, c.p.p.).