(massima n. 1)
Il rimedio concesso al committente nel contratto d'opera dal primo comma dell'art. 2224 c.c. e nell'appalto dell'art. 1668 primo comma c.c. (entrambi riproducenti sostanzialmente il disposto dell'art. 1454 sulla diffida ad adempiere) di fissare un congruo termine rispettivamente al prestatore d'opera e all'appaltatore che non procedono all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni del contratto ed a regola d'arte, affinché si conformino a tali condizioni, ha carattere facoltativo, sicché, anche nel caso che non se ne sia avvalso, il committente, qualora sussista la colpa del prestatore d'opera o dell'appaltatore, può valersi delle norme generali sulla risoluzione e sull'inadempimento dei contratti, ivi compreso l'art. 1460 c.c.