(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, secondo il regime disciplinato dal trattato bilaterale di estradizione con gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ai fini della verifica della "base ragionevole" per ritenere che l'estradando ha commesso il reato, prevista dall'art. X, par. 3, lett. b), del Trattato, l'autoritā giudiziaria italiana non č tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda di estradizione, sia in concreto idonea ad evocare le ragioni per le quali, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, appare probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.