(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, l'irrevocabilitā della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rimessione in libertā del condannato garantendo l'esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuitā tra l'applicazione della misura e l'esecuzione della condanna; ne consegue che č inammissibile l'impugnazione cautelare (nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere) in quanto la definitivitā del titolo esecutivo apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari.