(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice d'appello non abbia preso in considerazione la specifica richiesta dell'imputato di concessione del beneficio, la sentenza impugnata può essere annullata, sul punto, senza rinvio, in applicazione dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, soltanto qualora non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, imponendosi, diversamente, il giudizio di rinvio.