(massima n. 1)
La Corte di cassazione, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha proceduto a rideterminare la pena in ordine al reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, applicando i nuovi limiti edittali previsti dalla legge 16 maggio 2014, n. 79).