(massima n. 1)
È nulla, ma non inesistente, la sentenza d'appello che, pur riportando correttamente il nome dell'imputato, la sentenza di primo grado e il dispositivo letto in udienza, reca una motivazione relativa ad altra decisione impugnata da un altro imputato; ne consegue che, mancando nella sostanza la motivazione, l'errore non è emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell'intero giudizio.