(massima n. 1)
In tema di appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato, di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, che, in caso di contemporanea assenza del suo difensore o di un sostituto, non è soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., né alla sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen., dovendosi, altresì, escludere che, in assenza di un nuovo avviso, l'eventuale provvedimento di rinvio della prima udienza, con la concessione del termine di venti giorni, equivalga ad una nuova citazione dell'imputato, atteso che l'assenza del suo difensore, o di un sostituto, alla prima udienza impediscono l'operatività dell'istituto della rappresentanza, previsto dall'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.