(massima n. 1)
La condanna dell'indagato alle spese del procedimento di riesame di una misura cautelare va esclusa unicamente in caso di accoglimento della richiesta, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata, sia pure limitatamente ad uno o alcuni dei capi della contestazione, e non allorché l'accoglimento di un motivo non comporti una pronuncia di annullamento, pur parziale. (Fattispecie nella quale il tribunale del riesame aveva escluso unicamente l'esistenza del pericolo di fuga, ritenendo sussistenti le altre esigenze cautelari, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese).