(massima n. 1)
Il principio previsto dall'art. 587 cod.proc.pen., riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dell'accoglimento di motivi fondati su ragioni soggettive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non dovesse estendersi a favore del soggetto che aveva organizzato il trasporto e la detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente, l'esclusione dell'aggravante, di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, affermata nei confronti di alcuni imputati che erano intervenuti nella detenzione di una parte minima del quantitativo complessivamente oggetto del reato).