(massima n. 1)
Ai fini della tempestivitą dell'impugnazione, la norma di cui all'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. non si applica nel caso in cui l'impugnazione sia proposta con la spedizione dell'atto attraverso la posta ordinaria e non con raccomandata, in quanto solo quest'ultima offre la garanzia dell'accertamento in ordine alla data di spedizione qualora non pervenga a destinazione.