(massima n. 1)
Il pubblico ministero non è legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, né a surrogarsi all'eventuale inerzia di quest'ultima che rimanga acquiescente alla decisione a sé pregiudizievole, consentendo il formarsi del giudicato sul punto. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero con riferimento alla revoca delle statuizioni civili di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile).