(massima n. 1)
La dichiarazione relativa all'accertata falsitā di atti o di documenti, prevista dall'art. 537 cod. proc. pen. in caso di sentenza di condanna, va revocata dai giudici di appello qualora sia pronunciata l'estinzione del reato per morte del reo, trattandosi di statuizione autonoma ed accessoria della sentenza penale e non giā di una statuizione civile, sicchč la parte civile, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., non č legittimata ad impugnare la pronunzia sulla falsitā. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, il ricorso proposto dalla parte civile che deduceva l'erroneitā della revoca della dichiarazione di falsitā di un testamento).