(massima n. 1)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, l'ordinanza con la quale il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., non č equiparabile alla sentenza irrevocabile di proscioglimento, alla sentenza di non luogo a procedere o al provvedimento di archiviazione ai fini della decorrenza del termine previsto per la proposizione della domanda di riparazione dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen.