(massima n. 1)
In tema di colpa per omissione, non si ha violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando, fermo restando il fatto storico addebitato, consistente nell'omissione del comportamento dovuto, in sentenza sia stata individuata una diversa fonte della posizione di garanzia che non abbia comunque inciso in concreto sul diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte - in presenza di contestazione del reato di lesioni colpose, a titolo di colpa generica e specifica per violazione delle norme in materia di infortuni sui luoghi di lavoro, a carico del legale rappresentante di una societą locatrice di un immobile, per avere omesso di dotare una porta scorrevole dei necessari dispositivi atti ad impedire che la stessa potesse fuoriuscire dai binari di scorrimento - ha ritenuto immune da censure la diversa qualificazione giuridica operata nella sentenza d'appello che, in accoglimento della tesi difensiva che aveva contestato la sussumibilitą del fatto nel rapporto di lavoro anziché in quello di locazione, aveva fondato la responsabilitą sugli obblighi di manutenzione e riparazione della cosa locata gravanti sul locatore ai sensi degli artt. 1575-1577 cod. civ., e sulle disposizioni di cui agli art. 1577-1580 cod. civ. che prevedono la responsabilitą per i vizi della cosa locata che la rendano pericolosa per la salute del conduttore).