(massima n. 1)
Nel giudizio di appello avverso sentenza pronunziata a seguito di giudizio abbreviato si applica il pił breve termine di comparizione (non inferiore a dieci giorni) previsto in via generale dall'art. 127 cod. proc. pen. e non quello di cui all'art. 601, comma 5, dello stesso codice.(In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 443, comma 4 - che a sua volta al comma 1, rimanda alle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. - rappresenta un'esplicita eccezione all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. e dunque una norma a carattere speciale al fine di realizzare, senza alcuna lesione dei diritti di difesa, una maggiore snellezza delle forme correlata al meccanismo premiale della diminuzione della pena).