(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, il potere del giudice di appello di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione non è soggetto a limiti temporali e può intervenire in qualunque momento e fase della procedura, purchè sia garantito il diritto al contraddittorio. (Fattispecie in cui la Corte, in un caso di giudizio abbreviato non condizionato, ha ritenuto legittima l'integrazione probatoria, disposta dal giudice di appello dopo l'inizio della camera di consiglio, consistita nell'esame della persona offesa in merito a fatti oggetto di dichiarazioni già rese, pur non nel contraddittorio delle parti).