(massima n. 1)
È affetta da nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in appello ai sensi dell'art. 180 dello stesso codice, e non da abnormità, censurabile mediante ricorso per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata detta nullità in quanto l'imputato, avendo chiesto anche il rito abbreviato non condizionato subordinatamente a quello condizionato, non aveva interesse ad eccepirla).