(massima n. 1)
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuitā del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma 1, cod. proc. pen., č nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilitā della causa di non punibilitā prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuitā del fatto emessa a seguito dell'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, nel corso della quale il giudice per le indagini preliminari aveva espressamente invitato le parti a prendere in esame anche il tema della possibile archiviazione ai sensi dell'art.131-bis cod.pen.).