(massima n. 1)
Ad integrare l'inganno necessario alla configurabilitą del delitto di cui all'art. 294 cod. pen. non bastano le semplici suggestioni, le promesse chimeriche, le forzature dialettiche, le prospettazioni incomplete o tendenziose di situazioni nazionali o locali e le interpretazioni faziose di eventi, ma occorre una condotta che faccia ricorso a qualsiasi mezzo fraudolento idoneo ad esercitare sull'elettore una pressione di tale intensitą da indurlo a determinarsi, nell'esercizio di un diritto politico, in modo contrario alla sua reale volontą.