(massima n. 1)
Nell'ipotesi di sequestro preventivo del bene oggetto di abuso edilizio per il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva che non dispone la confisca, il bene va restituito all'avente diritto solo allorché siano venute meno le esigenze cautelari che hanno giustificato l'imposizione del vincolo, giacché la cessazione della permanenza del reato edilizio con la sentenza di primo grado non costituisce elemento di per sé idoneo a far ritenere cessate anche le esigenze cautelari.