(massima n. 1)
Nel riconoscere il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, atteso il rinvio operato dall'art. 315, comma 3, cod. proc. pen., alle disposizioni dettate per la riparazione dell'errore giudiziario, può liquidare una provvisionale a titolo alimentare, ma esclusivamente qualora il richiedente dimostri di versare in uno stato di bisogno cui non sia in grado di porre rimedio.