(massima n. 1)
In tema di giudicato cautelare, la revoca di una misura cautelare personale non ha immediato effetto caducatorio su eventuali misure reali disposte nel medesimo procedimento, essendo differenti i diritti presi in considerazione nelle due cautele e le esigenze processuali che le stesse mirano a soddidsfare. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che, in sede di riesame cautelare, con riferimento al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 3 ottobre 1990, n. 309, nonostante la revoca della misura cautelare personale applicata all'indagato, aveva confermato il sequestro preventivo di una somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilitą).