(massima n. 1)
In tema di appello cautelare proposto dal P.M., la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal GIP relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilitą della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravitą indiziaria, cioč un livello di verosimiglianza della responsabilitą penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio.