(massima n. 1)
In tema di ripristino della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso scarcerato per decorrenza dei termini, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sola sussistenza delle esigenze cautelari rispetto alla quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa, ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'attualitą e concretezza del pericolo di fuga.